Art. 14.

      1. L'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. - (Divieti). - 1. Per la tutela dell'ecosistema e delle colture agricole e per la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, è vietato:

          a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

          b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione vigente in materia di parchi e di riserve naturali;

          c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di riproduzione di fauna selvatica;

          d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

          e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili

 

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adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

          f) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno tre metri;

          g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione: di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

          h) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), che non siano scariche e in custodia;

          i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o nei corsi d'acqua;

          l) cacciare da aeromobili, da veicoli a motore, da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 chilometri orari tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a

 

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18 chilometri orari, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni;

          m) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

          n) cacciare su terreni coperti nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

          o) cacciare la selvaggina migratoria su tutti i valichi montani, individuati nei piani faunistico-venatori regionali, interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, a distanza inferiore a mille metri dagli stessi;

          p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici;

          q) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

          r) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino;

          s) usare richiami vivi appartenenti a specie di avifauna selvatica non cacciabile, salvo che per l'anatra germana per la caccia agli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio e per quanto previsto alla lettera v) per le civette;

          t) l'utilizzo a fini di richiamo di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali;

          u) l'utilizzo di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

          v) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,

 

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trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive non provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

          z) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

          aa) praticare l'uccellagione;

          bb) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa vigente in materia;

          cc) detenere per la vendita, vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione delle seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);

          dd) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

          ee) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica non proveniente da allevamenti».